Pratiche CRS Motocicli

 

 

CRS Moto frontespizio

CRS Moto assunzione responsabilità

CRS Moto corretta conservazione

CRS Moto dichiarazione sostitutiva

CRS Moto domanda rilascio EDITABILE

CRS Moto relazione

 

 

 

Re-immatricolazione

 

 

Check list reimmatricolazioni con allegati elettronico

CRS re-immatricolazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificato di Rilevanza Storica - CRS

 

Questo documento sostituisce il “certificato delle caratteristiche tecniche”. E’ necessario per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico dal 19/03/2010. Viene richiesto, ai sensi del D.M. 17/12/2009, che disciplina i requisiti per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.
In particolare, il succitato Decreto regolamenta modalità e procedure per l’iscrizione di un veicolo in uno dei Registri indicati nell’art. 60 del Codice della Strada, al fine di acquisire la qualifica di “veicolo di interesse storico e collezionistico”; per la riammissione alla circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta; per la revisione periodica alla quale sono soggetti detti veicoli.

Le disposizioni del Decreto non si applicano a veicoli che siano repliche ex-novo, ancorché fedeli, di veicoli di interesse storico e collezionistico.

L’ASI non può rilasciare Certificati di Rilevanza Storica per i ciclomotori, in quanto gli stessi non rientrano nella Definizione di “veicolo storico e collezionistico” come confermato dall’art. 1 del DM 19/3/2010.
Pertanto è stato stabilito che a partire dal mese di giugno 2013 l’Automotoclub Storico Italiano può rilasciare la Carta ASI di Storicità per ciclomotori che avrà un’efficacia esclusivamente privatistica.

Tale documento non può sostituire il Certificato di Rilevanza Storica imposto dallo Stato.

 

Come si ottiene il CRS con il R.A.C.I
Il CRS viene rilasciato dal Club Federato ASI come il R.A.C.I sia sulla base della documentazione che dell'analisi dell'automobile.
Il Commissario Tecnico di Club ha il compito di controllare se vengono soddisfatti i requisiti, di esaminare il veicolo e compiere alcune parti burocratiche.
Nella domanda, è indispensabile allegare alcune fotografie e nel caso di parti restaurate o ricostruite, è possibile che vengano richieste anche le fotografie dello veicolo pre-restauro e del restauro stesso.
Il richiedente deve compilare una Dichiarazione di Assunzione di Responsabilità.
Il C.T. del R.A.C.I nella richiesta allegherà i dati di immatricolazione, gli identificativi della vettura, e di tutti i dati tecnici richiesti. Eventuali anomalie o irregolarità verranno appuntate nella sezione specifica della domanda, così come eventuali dubbi derivanti dalla preparazione tecnica del C.T. di Club.
Allo scopo di verificare lo stato della vettura ed eventuali modifiche effettuate post certificazione, ASI precisa che le vetture provviste di CRS possono essere soggette a controlli a campione. In caso di problemi, si può arrivare anche all'extrema ratio della cancellazione della vettura dal registro con
conseguente segnalazione alla Motorizzazione Civile.
Questo documento rappresenta, con alcune compagnie assicurative, un requisito per stipulare una RCA a prezzo agevolato.


I requisiti per ottenere il CRS
- Veicolo con oltre 20 anni di vita (fa fede il giorno, il mese e l'anno di fabbricazione).
- La carrozzeria, il telaio e l'allestimento deve essere conforme all'originale o con caratteristiche analoghe.
- Il motore deve essere tecnicamente compatibile.
- Lo stato della vettura sia interno che esterno deve essere integro.
- Il richiedente deve essere associato al R.A.C.I ( nel caso di nuova iscrizione è necessario attendere l'arrivo della tessera con il numero del socio ASI)

- Ricevuta versamento 20€ a favore del ASI

- Ricevuta versamento 20€ a favore del R.A.C.I

Pratiche CRS Vetture

 

 

CRS Auto frontespizio

CRS Auto assunzione responsabilità

CRS Auto corretta conservazione

CRS Auto dichiarazione sostitutiva

CRS Auto domanda rilascio EDITABILE

CRS Auto relazione

 

 

 

Pratiche CRS Ciclomotori

 

 

CSC Ciclomotore EDIT

 

Al fine di garantire una corretta gestione della pratica, i documenti sopra riportati dovranno tutti essere ritornati alla segreteria completati e firmati unitamente alla Carta di circolazione, Certificato di proprietà, Carta di identità e codice fiscale e di fotografie in formato digitale e stampate in formato 10x15cm ( max 500kb cad)

 

 

ulteriori info

 

Precisazioni sul DM del 17/12/2009 e sul C.R.S.



Il D.M. 17 dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2010, disciplina modalità e procedure per:



– L’iscrizione di un veicolo in uno dei Registri al fine d acquisire la qualifica di veicolo d’interesse storico e collezionistico;



– Per la riammissione alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;



– Per la revisione periodica alla quale sono soggetti i veicoli di interesse storico. Pertanto, l’iscrizione ad un registro di un veicolo storico è subordinata al rilascio, da parte del registro stesso, del certificato di rilevanza storica e collezionistica.



1. A partire dal 20 marzo 2010, il CRS è l’unico documento valido ai fini della circolazione?



Si perché il Decreto dice che attraverso il CRS un veicolo acquisisce la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico (art. 3 comma 1)



2. L’attestato di storicità non è quindi più valido ai fini della circolazione?

Il D.M. è entrato in vigore il 20.03.2010 e provvede per il futuro. I veicoli dichiarati di interesse storico e collezionistico prima del 19.03.2010 tali rimangono e mantengono i diritti acquisiti se sui loro documenti di circolazione compare tale classificazione o se sono stati dichiarati tali dagli enti competenti e i documenti attestino tale qualifica.



3. I soci che intendono circolare liberamente con i loro veicoli storici dovranno quindi richiedere tutti il CRS (anche se in possesso da anni dell’Attestato di storicità) oppure dovranno richiederlo solo per i veicoli non ancora in possesso di Attestato di storicità?

L’attestato di storicità è il documento che l’ASI rilascia “ad probationem” per fini fiscali ai sensi dell’art. 63 legge 342/2000. Restano validi a tutti gli effetti quelli emessi antecedentemente il 19/3/2010. Dal 20/3/2010 la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico si acquisisce attraverso il CRS. Questo è inoltre il documento richiesto per la revisione periodica.



4. L’Attestato di storicità servirà solo ai fini fiscali, cioè solo per l’esenzione bollo e per la stipula dell’assicurazione?

Servirà sicuramente per quanto concerne la normativa fiscale, per quanto riguarda i contratti assicurativi saranno le varie compagnie a decidere, ma possono essere validi gli attestati, il CRS e il Certificato d’identità purchè riconosciuti tali dalle Compagnie.



5. La Motorizzazione per procedere con la revisione richiede ora il CRS e non più l’attestato di storicità?

Si, questo prevede il Decreto dal 20/3/2010. I veicoli dotati degli altri documenti recanti date antecedenti non necessitano del CRS.



6. A cosa serve esattamente il CRS (che ha preso il posto della scheda tecnica per immatricolazione) per un’autovettura/moto regolarmente circolante?

Il D.M. 17 dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2010 prevede il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica da parte di ASI, FMI (per le moto) e i Registri FIAT, Alfa Romeo e Lancia, presupposto per la classificazione di veicolo di interesse storico e collezionistico e necessario per:



• la reimmissione in circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico,

• e la loro revisione, biennale, con applicazione di norme che rispettano la loro storicità, contenute nel D.M., nella Circolare 4 ottobre 2010 n. 79260 e nei loro allegati ( in caso contrario la revisione viene effettuata rispettando le norme vigenti per i veicoli ordinari).



7. L’Attestato Storico è un certificato ancora utile alla stipula di un contratto assicurativo o è stato sostituito dal CRS, in tutto e per tutto?

E’ ancora valido se ritenuto tale dalle Compagnie di Assicurazione. Comunque, ai fini assicurativi possono valere alternativamente tutti e tre i certificati (C.D.I. – C.R.S. – A.d.S.) in funzione della richiesta fatta dalle compagnie assicuratrici e dal valore che esse attribuiscono agli stessi.



8. Gli attestati di storicità così come i certificati di identità dei veicoli storici non avranno in futuro alcuna valenza giuridica?

In materia di tasse Automobilistiche l’Attestato è il documento essenziale per il trattamento privilegiato. Il C.d.I. ha un valore interno, ma è il presupposto sufficiente per il rilascio degli altri.



9. Se circolo con un veicolo storico e ho targa e carta di circolazione in regola e sono in regola con il bollo, debbo avere anche il CRS?

Non si è obbligati a far classificare come d’interesse storico e collezionistico i veicoli di oltre 20 anni e richiedere pertanto il C.R.S.. Ma, in tal caso, sono considerati veicoli ordinari e sottostanno alle norme in vigore per i veicoli ordinari.



10. Una vettura di 20-29 anni che chiede il Certificato di Rilevanza Storica ai fini della circolazione, deve chiedere anche l’Attestato di Storicità per avere la riduzione del Bollo?

I provvedimenti legislativi in materia sono 2:

– L. 342/2000 art. 63 in materia fiscale

– D.M. 19.03.2010 in materia di circolazione. Gli stessi si riferiscono a materie diverse e hanno funzioni diverse.

Pertanto:

– agli effetti della circolazione si deve richiedere ed ottenere il CRS

– agli effetti fiscali si deve richiedere l’applicazione dell’art. 63 L. 342/2000 e pertanto l’attestato di

datazione e storicità.

 

 

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