CRS Moto assunzione responsabilità
CRS Moto corretta conservazione
CRS Moto dichiarazione sostitutiva
CRS Moto domanda rilascio EDITABILE
Re-immatricolazione
Check list reimmatricolazioni con allegati elettronico
Certificato di Rilevanza Storica - CRS
Questo documento
sostituisce il “certificato delle caratteristiche tecniche”. E’ necessario
per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico dal
19/03/2010. Viene richiesto, ai sensi del D.M. 17/12/2009, che disciplina i
requisiti per la circolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico.
In particolare, il succitato Decreto regolamenta modalità e procedure per
l’iscrizione di un veicolo in uno dei Registri indicati nell’art. 60 del
Codice della Strada, al fine di acquisire la qualifica di “veicolo di
interesse storico e collezionistico”; per la riammissione alla circolazione
dei veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente cessati
dalla circolazione o di origine sconosciuta; per la revisione periodica alla
quale sono soggetti detti veicoli.
Le disposizioni del Decreto non si applicano a veicoli che siano repliche ex-novo, ancorché fedeli, di veicoli di interesse storico e collezionistico.
L’ASI non può rilasciare
Certificati di Rilevanza Storica per i ciclomotori, in quanto gli
stessi non rientrano nella Definizione di “veicolo storico e
collezionistico” come confermato dall’art. 1 del DM 19/3/2010.
Pertanto è stato stabilito che a partire dal mese di giugno 2013 l’Automotoclub
Storico Italiano può rilasciare la Carta ASI di Storicità per ciclomotori
che avrà un’efficacia esclusivamente privatistica.
Tale documento non può sostituire il Certificato di Rilevanza Storica imposto dallo Stato.
Come si ottiene il CRS con il
R.A.C.I
Il CRS viene rilasciato dal Club Federato ASI come il R.A.C.I sia sulla base
della documentazione che dell'analisi dell'automobile.
Il Commissario Tecnico di Club ha il compito di controllare se vengono
soddisfatti i requisiti, di esaminare il veicolo e compiere alcune parti
burocratiche.
Nella domanda, è indispensabile allegare alcune fotografie e nel caso di
parti restaurate o ricostruite, è possibile che vengano richieste anche le
fotografie dello veicolo pre-restauro e del restauro stesso.
Il richiedente deve compilare una Dichiarazione di Assunzione di
Responsabilità.
Il C.T. del R.A.C.I nella richiesta allegherà i dati di immatricolazione,
gli identificativi della vettura, e di tutti i dati tecnici richiesti.
Eventuali anomalie o irregolarità verranno appuntate nella sezione specifica
della domanda, così come eventuali dubbi derivanti dalla preparazione
tecnica del C.T. di Club.
Allo scopo di verificare lo stato della vettura ed eventuali modifiche
effettuate post certificazione, ASI precisa che le vetture provviste di CRS
possono essere soggette a controlli a campione. In caso di problemi, si può
arrivare anche all'extrema ratio della cancellazione della vettura dal
registro con
conseguente segnalazione alla Motorizzazione Civile.
Questo documento rappresenta, con alcune compagnie assicurative, un
requisito per stipulare una RCA a prezzo agevolato.
I requisiti per ottenere il CRS
- Veicolo con oltre 20 anni di vita (fa fede il giorno, il mese e l'anno di
fabbricazione).
- La carrozzeria, il telaio e l'allestimento deve essere conforme
all'originale o con caratteristiche analoghe.
- Il motore deve essere tecnicamente compatibile.
- Lo stato della vettura sia interno che esterno deve essere integro.
- Il richiedente deve essere associato al R.A.C.I ( nel caso di nuova
iscrizione è necessario attendere l'arrivo della tessera con il numero del
socio ASI)
Riassunto passi/Documenti:
1. copia carta identità
2. copia codice fiscale
3. fotocopia libretto di circolazione fronte e retro
4. copia certificato di proprietà
5. foto degli pneumatici anteriori e posteriori da cui si evinca la
dimensione
6. le fotografie come specificato nella modulistica qui sotto allegata
incluse foto pneumatici
7. modulistica crs qui sotto presente
8. Ricevuta versamento 20€ a favore del ASI => versamento su conto IT91Z0304801 000 000 000 092300 intestato ad ASI, BANCA DEL PIEMONTE SEDE VIA CERNAIA BIC BDCPITTTXXX,Specificando nella causale "CRS socio RACI tessera cccccccc PER VETTURA/MOTO MARCA xxxx TARGA XXX". Copia del avvenuto pagamento in pdf da allegare alla domanda.
9. Ricevuta versamento 20€ a favore del R.A.C.I per spese di segreteria =>Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul conto del CLUB presso IT92T0306909606100000112282 Banca INTESA SAN PAOLO BIC BCITITMMXXX, specificando nella causale "CRS socio RACI tessera cccccccc PER VETTURA/MOTO MARCA xxxx TARGA XXX"
CRS Auto assunzione responsabilità
CRS Auto corretta conservazione
CRS Auto dichiarazione sostitutiva
CRS Auto domanda rilascio EDITABILE
Pratiche CRS Ciclomotori
Al fine di garantire una corretta gestione della pratica, i documenti sopra riportati dovranno tutti essere ritornati alla segreteria completati e firmati unitamente alla Carta di circolazione, Certificato di proprietà, Carta di identità e codice fiscale e di fotografie in formato digitale e stampate in formato 10x15cm ( max 500kb cad)
ulteriori info
Precisazioni sul DM del 17/12/2009 e sul C.R.S.
Il D.M. 17 dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2010, disciplina
modalità e procedure per:
– L’iscrizione di un veicolo in uno dei Registri al fine d acquisire la
qualifica di veicolo d’interesse storico e collezionistico;
– Per la riammissione alla circolazione di veicoli di interesse storico e
collezionistico precedentemente cessati dalla circolazione o di origine
sconosciuta;
– Per la revisione periodica alla quale sono soggetti i veicoli di interesse
storico. Pertanto, l’iscrizione ad un registro di un veicolo storico è
subordinata al rilascio, da parte del registro stesso, del certificato di
rilevanza storica e collezionistica.
1. A partire dal 20 marzo 2010, il CRS è l’unico documento valido ai fini della
circolazione?
Si perché il Decreto dice che attraverso il CRS un veicolo acquisisce la
qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico (art. 3 comma 1)
2. L’attestato di storicità non è quindi più valido ai fini della circolazione?
Il D.M. è entrato in vigore il 20.03.2010 e provvede per il futuro. I veicoli
dichiarati di interesse storico e collezionistico prima del 19.03.2010 tali
rimangono e mantengono i diritti acquisiti se sui loro documenti di circolazione
compare tale classificazione o se sono stati dichiarati tali dagli enti
competenti e i documenti attestino tale qualifica.
3. I soci che intendono circolare liberamente con i loro veicoli storici
dovranno quindi richiedere tutti il CRS (anche se in possesso da anni
dell’Attestato di storicità) oppure dovranno richiederlo solo per i veicoli non
ancora in possesso di Attestato di storicità?
L’attestato di storicità è il documento che l’ASI rilascia “ad probationem” per
fini fiscali ai sensi dell’art. 63 legge 342/2000. Restano validi a tutti gli
effetti quelli emessi antecedentemente il 19/3/2010. Dal 20/3/2010 la qualifica
di veicolo di interesse storico e collezionistico si acquisisce attraverso il
CRS. Questo è inoltre il documento richiesto per la revisione periodica.
4. L’Attestato di storicità servirà solo ai fini fiscali, cioè solo per
l’esenzione bollo e per la stipula dell’assicurazione?
Servirà sicuramente per quanto concerne la normativa fiscale, per quanto
riguarda i contratti assicurativi saranno le varie compagnie a decidere, ma
possono essere validi gli attestati, il CRS e il Certificato d’identità purchè
riconosciuti tali dalle Compagnie.
5. La Motorizzazione per procedere con la revisione richiede ora il CRS e non
più l’attestato di storicità?
Si, questo prevede il Decreto dal 20/3/2010. I veicoli dotati degli altri
documenti recanti date antecedenti non necessitano del CRS.
6. A cosa serve esattamente il CRS (che ha preso il posto della scheda tecnica
per immatricolazione) per un’autovettura/moto regolarmente circolante?
Il D.M. 17 dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2010 prevede il
rilascio del Certificato di Rilevanza Storica da parte di ASI, FMI (per le moto)
e i Registri FIAT, Alfa Romeo e Lancia, presupposto per la classificazione di
veicolo di interesse storico e collezionistico e necessario per:
• la reimmissione in circolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico,
• e la loro revisione, biennale, con applicazione di norme che rispettano la
loro storicità, contenute nel D.M., nella Circolare 4 ottobre 2010 n. 79260 e
nei loro allegati ( in caso contrario la revisione viene effettuata rispettando
le norme vigenti per i veicoli ordinari).
7. L’Attestato Storico è un certificato ancora utile alla stipula di un
contratto assicurativo o è stato sostituito dal CRS, in tutto e per tutto?
E’ ancora valido se ritenuto tale dalle Compagnie di Assicurazione. Comunque, ai
fini assicurativi possono valere alternativamente tutti e tre i certificati (C.D.I.
– C.R.S. – A.d.S.) in funzione della richiesta fatta dalle compagnie
assicuratrici e dal valore che esse attribuiscono agli stessi.
8. Gli attestati di storicità così come i certificati di identità dei veicoli
storici non avranno in futuro alcuna valenza giuridica?
In materia di tasse Automobilistiche l’Attestato è il documento essenziale per
il trattamento privilegiato. Il C.d.I. ha un valore interno, ma è il presupposto
sufficiente per il rilascio degli altri.
9. Se circolo con un veicolo storico e ho targa e carta di circolazione in
regola e sono in regola con il bollo, debbo avere anche il CRS?
Non si è obbligati a far classificare come d’interesse storico e collezionistico
i veicoli di oltre 20 anni e richiedere pertanto il C.R.S.. Ma, in tal caso,
sono considerati veicoli ordinari e sottostanno alle norme in vigore per i
veicoli ordinari.
10. Una vettura di 20-29 anni che chiede il Certificato di Rilevanza Storica ai
fini della circolazione, deve chiedere anche l’Attestato di Storicità per avere
la riduzione del Bollo?
I provvedimenti legislativi in materia sono 2:
– L. 342/2000 art. 63 in materia fiscale
– D.M. 19.03.2010 in materia di circolazione. Gli stessi si riferiscono a
materie diverse e hanno funzioni diverse.
Pertanto:
– agli effetti della circolazione si deve richiedere ed ottenere il CRS
– agli effetti fiscali si deve richiedere l’applicazione dell’art. 63 L.
342/2000 e pertanto l’attestato di
datazione e storicità.
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